Riprendiamo dal RIFORMISTA di oggi, 08/04/2026, a pag. 2, l'analisi di Luca D'Alessio dal titolo "Teheran avalla i pedaggi sullo Stretto. Violazione del diritto internazionale"

Il Parlamento iraniano ha approvato l’introduzione di una tassa per le navi che vorranno transitare da Hormuz, senza curarsi delle convenzioni mondiali
Fin dall’inizio della guerra, l’Iran ha imposto un pedaggio alle navi per un passaggio sicuro nello strategico Stretto di Hormuz, dove normalmente transita circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio. Per dar più forza ad una pratica palesemente illegittima sul piano del diritto internazionale, il Parlamento iraniano ha approvato un piano per l’introduzione di un vero e proprio dazio per le navi che transitano nello stretto. Ma questo atto risulta palesemente senza nessun riscontro di legittimità rispetto alla base del diritto internazionale.
Nessuno Stato può impedirne il passaggio. Dunque qualsiasi tentativo unilaterale di bloccare o chiudere uno stretto risulta un illecito: con l’affermazione del suo ruolo sovrano, l’Iran in cooperazione con l’Oman, che di fatto svolge un ruolo di mediazione, detta il divieto a qualsiasi altro Paese di imporre sanzioni a Teheran.
Lo Stretto di Hormuz si pone al centro di un’ampia discussione intorno al diritto internazionale della navigazione. È tutto chiaramente e ampiamente disciplinato dal regime giuridico vigente: è vietata esplicitamente qualsiasi restrizione arbitraria.
E così l’Iran decide di far leva sulla strategicità geopolitica dello stretto, introducendo misure che limitano e restringono la libertà di navigazione: la corresponsione del pagamento di una tariffa per un controllo sempre più stringente sul passaggio delle navi.
Ma la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare cosa recita in materia? Per l’ordinamento, lo Stretto di Hormuz è utilizzato per la navigazione internazionale ed è soggetto al regime di passaggio in transito: ciò implica che tutte le navi possono attraversarlo in modo libero e senza costrizioni né condizioni politiche. L’articolo 44 stabilisce, inoltre, che gli Stati rivieraschi, ovvero Iran e Oman, non possono sospendere né impedire tale diritto.
Dunque, in tempo di pace, la disciplina prevista dalla Convenzione sul diritto del mare è chiara: il transito non può essere sospeso e gli Stati rivieraschi non possono negarlo né condizionarlo per ragioni politiche e strategiche.
Di contro, il Parlamento di Teheran, ignorando totalmente il diritto internazionale, ha approvato l’introduzione di un pedaggio per poter consentire il transito in sicurezza. Una decisione che, pur senza negare esplicitamente il passaggio, introduce criteri incompatibili con un diritto che deve restare incondizionato. Il provvedimento voluto dall’Assemblea consultiva islamica, risulta fondamentale nella strategica cornice del processo per le esportazioni dei principali produttori petroliferi del Golfo, quali Arabia Saudita, Emirati e Iraq, oltre allo stesso Iran. Può essere interessante fare un confronto con il più noto Canale di Suez, che di fatto è un’infrastruttura artificiale soggetta a un regime tariffario. Quello di Hormuz, invece, è uno stretto internazionale in cui la libertà di navigazione non può essere soggetta a decisioni di esazioni monetarie. Quella del Parlamento iraniano è una misura che apre sia un acceso dibattito che un ulteriore fronte di contrasto a livello internazionale.
Inoltre c’è da scongiurare, in un momento di azioni che si svolgono nel contesto di forti tensioni in Medio Oriente, che l’Iran, con lo stesso atto unilaterale, così come ha deciso per l’istituzione dei pedaggi, possa optare per una chiusura totale dello stesso stretto come arma di forte ricatto contro gli Stati Uniti e dell’Occidente. Un’altra ipotesi che si colloca nell’ambito del diritto internazionale e che potrebbe avere gravi ripercussioni in buona parte del mondo, concentrando ancora di più l’attenzione del pianeta su uno dei punti più strategici e importanti per il commercio mondiale.
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