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Luce nel buio del tunnel. Come gli ostaggi a Gaza celebravano Hanukkah 13/12/2025

Un filmato recuperato dall’esercito israeliano durante le operazioni nella Striscia di Gaza mostra sei ostaggi israeliani mentre cercano di accendere le candele della festa di Hanukkah in un tunnel con scarso ossigeno. I sei ostaggi sono Hersh Goldberg-Polin, 23 anni, Eden Yerushalmi, 24 anni, Ori Danino, 25 anni, Alex Lobanov, 32 anni, Carmel Gat, 40 anni, e Almog Sarusi, 27 anni. Il filmato risale al dicembre 2023. Otto mesi dopo, il 29 agosto 2024, all’approssimarsi delle Forze di Difesa israeliane al tunnel sotto il quartiere di Tel Sultan, a Rafah (Striscia di Gaza meridionale), tutti e sei gli ostaggi furono assassinati con un colpo alla testa dai terroristi palestinesi.



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Informazione Corretta Rassegna Stampa
20.01.2026 Il nuovo antisemitismo si manifesta sotto forma di antisionismo
Intervento in Senato di Celeste Vichi (UAII)

Testata: Informazione Corretta
Data: 20 gennaio 2026
Pagina: 1
Autore: Celeste Vichi
Titolo: «Il nuovo antisemitismo si manifesta sotto forma di antisionismo»

Il nuovo antisemitismo si manifesta sotto forma di antisionismo
Intervento in Senato di Celeste Vichi (UAII)

Celeste Vichi, presidente UAII, intervento in Senato. Clicca sulla foto per vedere il video integrale (inizia al punto 1h e 36minuti)

Signor Presidente,
Onorevoli Senatrici e Senatori,

Vi ringrazio per l’opportunità di intervenire in questa sede istituzionale prestigiosa.
È per me un onore rappresentare oggi l’Unione delle Associazioni Italia-Israele, insieme ad un vastissimo mondo di associazioni di amicizia Italia-Israele diffuse su tutto il territorio nazionale, anche afferenti a differenti sigle, ma unite da un comune impegno civile.

Questo mondo associativo rappresenta una parte significativa della società civile laica italiana che, da oltre cinque anni, ha intrapreso un percorso coerente e trasversale volto a promuovere il contrasto all’antisemitismo attraverso l’introduzione di norme che facessero calare la definizione operativa di antisemitismo IHRA1  nell’ordinamento giuridico italiano. Un percorso che è iniziato dal basso con la proposta di adozione della definizione IHRA presso enti locali, comuni e regioni, laddove le nostre associazioni sono presenti.

All’indomani del 7 ottobre, questo impegno si è ulteriormente rafforzato. Non per reazione emotiva, ma perché già allora avevamo piena consapevolezza di quali sarebbero stati gli effetti di quell’evento: un rigurgito antisemita senza precedenti per intensità2, diffusione3 e radicalità4.

Nel corso del 2024 come UAII abbiamo formalmente proposto l’adozione di una legge di contrasto all’antisemitismo a tutte le forze politiche. Proposta che ha trovato accoglimento dapprima nel disegno di legge presentato dal Sen. Massimiliano Romeo, in occasione del Giorno della Memoria 2024, e successivamente nel ddl a firma del Sen. Maurizio Gasparri. A questi si sono aggiunti cronologicamente i ddl dei Senatori Ivan Scalfarotto e Graziano Delrio.

A tutti loro va la nostra riconoscenza e gratitudine.

Analoga sensibilità si è manifestata anche alla Camera dei Deputati, con l’adesione di diversi ddl parlamentari presentati dall’On. Riccardo Molinari e On. Mauro Malaguti, con il sostegno degli on. Paolo Formentini e Andrea Orsini.

Questa iniziativa legislativa si inserisce in un contesto allarmante, ampiamente documentato.

Il Rapporto CDEC 20235 , il 36° Rapporto Italia Eurispes 2024 e la Strategia Nazionale per la lotta all’antisemitismo6 , elaborata dal Coordinatore nazionale Gen. Pasquale Angelosanto, attestano un aumento esponenziale degli episodi di antisemitismo, con incrementi percentuali che, dopo il 7 ottobre, hanno superato il 400% rispetto all’anno precedente.

Tali dati confermano una realtà che non possiamo più ignorare: il nuovo antisemitismo si manifesta prevalentemente sotto forma di antisionismo. Non si tratta di un fenomeno distinto, ma della medesima matrice d’odio, come autorevolmente ricordato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Gerusalemme, in occasione del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz, quando ha ribadito l’impegno dell’Italia e dell’Europa:

«Contro l’antisemitismo, di vecchio e di nuovo conio, che talvolta si traveste di antisionismo, negando il diritto all’esistenza dello Stato di Israele».

Già nel 2016 il Presidente Giorgio Napolitano, in una lettera pubblicata su  Il Foglio, aveva espresso con grande lucidità lo stesso concetto, definendo l’antisionismo un vero e proprio travestimento dell’antisemitismo, volto a negare le ragioni storiche della nascita e dell’esistenza dello Stato di Israele7.

I quattro disegni di legge oggi all’esame condividono un comune denominatore fondamentale: l’adozione della definizione IHRA, che si colloca pienamente nel solco dei principi sopra detti e di un consolidato assetto normativo europeo e internazionale.

Si ricordano tra i provvedimenti più impostanti, tra gli altri:

•             la Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l’antisemitismo8 ;

•             la Dichiarazione del Consiglio dell’Unione europea del 6 dicembre 2018;

•             la relazione della Commissione europea del 14 ottobre 2024, che certifica come 25 Stati membri abbiano già adottato la definizione IHRA 9.

Anche l’Italia ha dato attuazione a tali impegni: con le mozioni approvate dalla Camera nel 2018, con la decisione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020, che ha accolto la definizione IHRA e istituito il Coordinatore nazionale. È bene ricordare che tali scelte furono condivise trasversalmente, con il voto favorevole di tutte le forze politiche allora rappresentate in Parlamento europeo, anche quelle che oggi si trovano all’opposizione nel Parlamento Italiano.

LA DEFINIZIONE IHRA E I SUOI CONTENUTI SOSTANZIALI

Questi passaggi, pur fondamentali, hanno avuto finora natura prevalentemente non cogente, collocandosi nell’ambito del cosiddetto soft law.

Oggi si chiede al legislatore un passo ulteriore: trasporre la definizione IHRA, con i suoi undici esempi operativi, in un testo di legge, dotandola di efficacia normativa.

Si tratterebbe di una legge storica, capace di porre l’Italia all’avanguardia nel contrasto al vecchio e al nuovo antisemitismo.

La definizione IHRA con i suoi undici esempi o indicatori10  è essenziale perché consente di riconoscere le molteplici forme che l’antisemitismo assume oggi. Avevamo creduto che, dopo la Shoah, la nostra società avesse sviluppato anticorpi sufficienti. Le commemorazioni, la memoria storica, la condanna del nazifascismo ci avevano illuso che l’odio antiebraico fosse relegato al passato. Si sono riaccesi i più retrivi esempi di etichettamento e demonizzazione nei confronti del popolo ebraico, che applica agli ebrei le caratteristiche dei propri stessi persecutori propalando insinuazioni mendaci, disumanizzanti, stereotipate. 

Il 7 ottobre ha infranto questa illusione. L’antisemitismo è di nuovo tra noi.

Ed è tornato con violenza, come un’idra dalle molte teste: nelle aggressioni davanti alle sinagoghe, negli insulti e nelle violenze contro studenti e bambini, nelle pietre d’inciampo vandalizzate, nelle università trasformate in luoghi di esclusione.

Lo abbiamo visto nei casi sempre più frequenti di esercizi pubblici che interdicono l’ingresso agli ebrei ed israeliani,  nei cortei che, sotto la maschera del pacifismo, invocano la cancellazione dello Stato ebraico; nel negazionismo del pogrom del 7 ottobre; nel silenzio assordante su stupri e violenze contro donne israeliane11 ; nella demonizzazione sistematica di Israele attraverso doppi standard, boicottaggi e delegittimazione internazionale e persino nelle liste di proscrizione in danno di cittadini italiani elaborata dai CARC e Nuovo Partito Comunista italiano, recentemente aggiornata in questi ultimi giorni12 .

Antisemitismo e antisionismo sono oggi inseparabili: due espressioni dello stesso odio, che colpisce non solo gli ebrei, ma le fondamenta stesse della nostra convivenza democratica. L’Antisionismo è lo stesso odio antisemita ed è l’unica forma di odio che lo differenzia da qualsiasi altra discriminazione perché uccide. Abbiamo visto tutti la strage di Sidney e non vorremmo mai che lo stesso accedesse in Europa, in Italia. L’antisionismo è la nuova frontiera dell’antisemitismo nega il diritto degli ebrei, alla stregua di qualsiasi altro popolo ed avere un proprio focolaio domestico, e che dilaga nelle piazze nella società giustificando la violenza e la morte. A Sidney come nei Kibbutz Nir Oz, Kfar Aza, Nova Festival, negli ostaggi detenuti con la sola colpa di essere ebrei. Questo stesso odio di matrice islamista è oggi presente nella nostra società.

L’odio antiebraico si sviluppa attraverso la diffusione della menzogna accusando Israele di apartheid e “genocidio” – ancora tutto da provare e nelle sedi giurisdizionali internazionali - mentre queste accuse fomentano odio e violenza nelle piazze, università e nell’opinione pubblica.

E’ stato usato il termine “apartheid”. Tale termine non può in alcun modo descrivere la condizione dei cittadini arabo-israeliani, drusi e beduini.

Un paese in cui arabi, circassi, cristiani, drusi, possono esprimere la loro fede e dove questi ultimi sono combattenti nell’IDF (Israel Defence Forces) e apprezzati generali dell’esercito. I cittadini arabo -israeliani, drusi e beduini godono degli stessi diritti civili e politici dei cittadini ebrei; nel 2019 l’arabo-israeliano Samer Hai Yehia è stato nominato presidente della più importante banca di Israele, la Bank Leumi; uno dei giudici della Corte Suprema è arabo13  alla Knesset sono rappresentati almeno tre partiti arabi e persino un partito arabo-ebraico e nel 2021 Mansour Abbas, leader della Lista araba unita è entrato nel governo formato da Yair Lapid e Naftali Bennett; non pochi arabi musulmani, drusi e beduini decidono di servire nell’esercito israeliano (IDF), dove da sempre ricoprono anche ruoli di comando. Inoltre, una menzione particolare deve essere fatta per quanto riguarda l’accesso all’Università: nel 2017 sono stati 12.790 gli studenti arabi che hanno iniziato studi universitari in Israele, cifra che equivale al 17,3% di tutti gli studenti del primo anno (gli arabi israeliani rappresentano circa il 20% della popolazione).

Le parole sono importanti, soprattutto quando rimandano ad un passato tragico e purtroppo ancora relativamente recente; il termine “genocidio”14 ha una ben precisa definizione giuridica  Sino ad ora sono stati riconosciuti come eventi genocidiari del XX secolo, tra gli altri, i crimini commessi dai turchi contro gli armeni, dall’ URSS contro gli ucraini (Holomodor), dalla Germania nazista contro ebrei e rom, degli Kmer rossi contro una parte della popolazione cambogiana, degli Hutu contro i Tutsi e nella ex Jugoslavia. Il genocidio a Gaza non è ancora stato provato in alcuna sede giudiziaria internazionale ma solo dalla propaganda di Hamas.

I DISEGNI DI LEGGE  COSTITUISCONO UN ANTIDOTO DI NATURA PREVENTIVA, CULTURALE E SANZIONATORIA DI QUESTO FENOMENO DI MORTE

I quattro disegni di legge incardinati, che auspichiamo possano confluire in un testo unificato, non si limitano alla definizione IHRA, ma la accompagnano con strumenti concreti.

In particolare:

•             la formazione obbligatoria sul contrasto all’antisemitismo nei contesti scolastici, universitari, giudiziari e delle forze dell’ordine (ddl Gasparri);

•             il monitoraggio sistematico del fenomeno, la creazione di banche dati e il rafforzamento della Strategia nazionale, con particolare attenzione agli ambienti digitali e universitari (ddl Romeo);

•             l’adattamento della disciplina in ambito digitale, le procedure di segnalazione e rimozione dei contenuti antisemiti, il rafforzamento del ruolo dell’AGCOM e la promozione della cooperazione accademica internazionale (ddl Delrio)15 .

L’università, purtroppo, è oggi uno dei luoghi più colpiti. Lo testimoniano i dati del Coordinatore nazionale e l’appello di numerosi docenti universitari che hanno già dato il loro parere favorevole alla legge segnalando: aggressioni fisiche, intimidazioni, ostracismo accademico, esclusioni da progetti e pubblicazioni. Fenomeni che minano la libertà di ricerca e il pluralismo culturale e ricordano le leggi razziali del 1938.

Analogamente, è essenziale la formazione degli operatori del diritto e delle forze dell’ordine, come previsto dal ddl Romeo affinché possano riconoscere correttamente la matrice antisemita dei reati sin dalle fasi investigative. In questo senso va ricordato l’ordine del giorno approvato alla Camera nel maggio 2025, che impegnava il Governo a includere la definizione IHRA nei percorsi formativi obbligatori. Gli operatori del diritto ben sanno quanto siano necessarie competenze specifiche in materia affinché già in fase di indagini preliminari si possa correttamente svolgere attività investigativa e di riconoscere le condotte di tipo antisemita. Di qui l’importanza della formazione specifica sulla definizione IHRA che una volta diventata legge consenta ai magistrati, polizia carabinieri, forze dell’ordine, avvocatura di avere una pietra miliare di riconoscimento e contrasto e la natura antisemita del reato che si configura.

Dal punto di vista delle modifiche al codice penale osserviamo che se il fatto tipico non esiste la condotta non può essere perseguita, ecco perché riteniamo necessaria la modifica dell’art. 604 bis. Accanto a interventi preventivi e culturali la nostra associazione ritiene necessario anche il momento sanzionatorio così bene introdotto nell’art. 4 del ddl Gasparri. Dove il comma 2 richiama gli istituti della giustizia riparativa, comunque già applicabili.

L'articolo 4, al comma 1 integra l'articolo 604-bis del codice penale con due ulteriori commi: il primo prevede che la pena della reclusione da due a sei anni (la stessa già prevista dal terzo comma dell'articolo medesimo) si applichi anche quando la propaganda, l'istigazione o l'incitamento si fondano in tutto o in parte sull'ostilità, sull'avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, sui loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione.

L'ultimo comma prevede un'aggravante: se l'offesa è recata con l'uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini, riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della Shoah o la negazione del diritto all'esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata fino alla metà.

Il comma 2 richiama gli istituti della giustizia riparativa, comunque già applicabili. La giustizia riparativa ha uno scopo dirimente in questi casi agendo sull’azione rieducativa del reo.

La modifica dell’art. 604-bis c.p. unitamente alla forte azione comporterà peraltro anche l’emersione delle condotte che non vengono segnalate, e di far emergere dal cono d’ombra anche il problema dell’under-reporting: il fenomeno per il quale le vittime e i testimoni di crimini d’odio tendono, per varie e complesse a non denunciarli16.

RISPOSTA ALLE CRITICHE

Ci si chiede perché la definizione IHRA venga presentata come “pietra dello scandalo”, quando è già adottata da governi, istituzioni europee e da 37 Stati nel mondo.

Si sostiene che essa limiti la libertà di espressione. È un’affermazione infondata.

La stessa definizione IHRA chiarisce che le critiche a Israele, analoghe a quelle rivolte a qualsiasi altro Stato, non sono antisemite. La protesta è una caratteristica fondamentale delle società democratiche. Per questa ragione, l’IHRA ha ribadito che criticare Israele non è di per sé antisemitismo.

Come ha ribadito Deborah Lipstadt, Special Envoy degli Stati Uniti per la lotta all’antisemitismo: criticare Israele è legittimo; diventa antisemitismo quando la critica ricorre a stereotipi, negazioni del diritto all’esistenza o richiami all’odio antiebraico, se non aggressioni dirette verso semplici cittadini che non solo siano ebrei ma supportino il mondo ebraico17 .

Contrastare l’antisemitismo non significa comprimere il dissenso, ma difendere le condizioni della libertà democratica. Quindi no, non pensiamo che se critichi le scelte di Netanyahu di proseguire la guerra fino alla liberazione degli ostaggi tu sia antisemita. Non pensiamo neanche che se tu simpatizzi per il popolo palestinese si possa dire che tu sia antisemita. Non pensiamo però neppure che dare dell’antisemita significhi togliere la libertà di espressione.

Criticare Israele non è antisemitismo. La protesta è una caratteristica fondamentale delle società democratiche. Per questa ragione, l’IHRA ha ribadito che criticare Israele non è di per sé antisemitismo. È un atto legittimo. Ha però precisato che emerge l’antisemitismo quando la critica verso Israele è volta verso i classici pregiudizi antisemiti. Più volte abbiamo assistito, nel corso delle proteste, a manifestanti che gridavano alla cancellazione dello Stato Ebraico, confondendo la libertà di critica con quelle a odiare, fatto che invece non dovrebbe essere permesso. L’antisemitismo sussiste quindi anche quando l’odio per gli ebrei viene riproposto nelle vesti di ostilità all’esistenza di Israele.

CONCLUSIONE

Vi chiediamo, dunque, di essere coraggiosi. Questi ddl non colpiscono la libertà di espressione ma tutelano i cittadini italiani di confessione ebraica e i loro sostenitori.

L’antisemitismo non è un problema ebraico: è un problema di civiltà. È una responsabilità che riguarda l’intera società italiana, soprattutto i non ebrei.

L’auspicio è che si giunga rapidamente a un testo unificato, ampiamente condiviso, che restituisca concretezza al “Mai più” e consenta al nostro ordinamento di dotarsi di uno strumento giuridico efficace, possibilmente entro il 27 gennaio, affinché la memoria non resti mera liturgia.

Concludo con le parole di Primo Levi, "Non iniziò con le camere a gas. Non iniziò con i forni crematori. Non iniziò con i campi di concentramento e di sterminio. Non iniziò con i 6 milioni di ebrei che persero la vita. E non iniziò nemmeno con gli altri 10 milioni di persone morte (...). Iniziò con i politici che dividevano le persone tra “noi” e “loro”. Iniziò con i discorsi di odio e di intolleranza, nelle piazze e attraverso i mezzi di comunicazione. Iniziò con promesse e propaganda, volte solo all’aumento del consenso. Iniziò con le leggi che distinguevano le persone in base alla “razza” e al colore della pelle. Iniziò con i bambini espulsi da scuola, perché figli di persone di un’altra religione. Iniziò con le persone private dei loro beni, dei loro affetti, delle loro case, della loro dignità. Iniziò con la schedatura degli intellettuali. Iniziò con la ghettizzazione e con la deportazione. Iniziò quando la gente smise di preoccuparsene, quando la gente divenne insensibile, obbediente e cieca, con la convinzione che tutto questo fosse normale".

Grazie per l’ascolto.

Avv. Celeste Vichi

(Presidente Unione Associazioni Italia Israele)

 

NOTE

[1]https://holocaustremembrance.com/resources/la-definizione-di-antisemitismo-dellalleanza-internazionale-per-la-memoria-dellolocausto.

[2] https://www.shalom.it/italia/il-rapporto-cdec-sullantisemitismo-in-italia/

[3] Osservatorio Antisemitismo della Fondazione CDEC, Relazione annuale sull’antisemitismo in Italia 2023, pag.13, https://www.cdec.it/902-lantisemitismo-in-italia-nel2023/#:~:text=A%20seguito%20di%20923%20segnalazioni,241%20episodi%20rilevati%20nel%202022.

Nell’ultima relazione annuale del CDEC, pubblicata il 12 febbraio 202564, risulta che “Nel corso del 2024 l’Osservatorio antisemitismo (…) ha ricevuto 1.384 segnalazioni. Dopo attenta analisi 877 di esse sono state rubricate come episodi di antisemitismo. (...) I dati del 2024 (877) sono quasi doppi rispetto a quelli registrati nel 2023 (454) che già costituivano un picco mai raggiunto da quando – nella seconda metà degli anni ’60 – il settore antisemitismo del CDEC ha iniziato la sua attività di catalogazione e studio di atti e discorsi contro gli ebrei. Non era mai accaduto di rubricare un numero così elevato di episodi nel corso di dodici mesi65. (...) La maggior parte dei casi registrati dall’Osservatorio antisemitismo rientra generalmente nella tipologia diffamazione e insulti, ovvero invettive/narrative/pregiudizi/stereotipi antisemiti applicati alla realtà virtuale66. (...) Il 2024 si è connotato anche per un considerevole aumento delle minacce a persone ed istituzioni ebraiche (o ritenute tali)”

 

[4] Cfr. Strategia Nazionale per la lotta contro l’Antisemitismo p. 17 – 18 “Allo scopo di definire la caratterizzazione sociale dell’antisemitismo in Italia, è d’uopo fare riferimento al rapporto del CDEC del 202358 e al 36° Rapporto Italia di Eurispes del 2024. In quello del CDEC, l’analisi sul pregiudizio antisemita fa riferimento a un sondaggio pubblicato nel 2021 dall’Action and Protection League in 16 Paesi dell’Unione Europea, nel quale si afferma in premessa che la presenza di pregiudizi non si traduce automaticamente in discriminazione e violenza, che invece sono più legati alla presenza di individui o gruppi estremisti in una società. “Il pregiudizio antisemita contemporaneo si esprime soprattutto in tre forme. La prima comprende i pregiudizi e stereotipi tradizionali che attribuiscono caratteristiche sfavorevoli agli ebrei e sono adatti ad esprimere odio. La seconda manifestazione si esprime con la negazione o la relativizzazione della Shoah. Infine, la terza forma si manifesta nell'espressione di opinioni anti israeliane che vanno oltre i limiti della critica politica in cui Israele è condannato per alcuni atti mai attribuiti ad altri Stati e dove la condanna si riversa dallo stato ebraico a tutti gli ebrei.” Un primo dato sul quale soffermarsi per un più accurato orientamento strategico preventivo riguarda le due seguenti sorprendenti percentuali: una complessiva (“Considerando insieme i risultati delle dimensioni cognitive ed affettive i ricercatori hanno creato un indice aggregato di antisemitismo primario secondo il quale il 9% degli italiani è moderatamente antisemita e il 10% è fortemente antisemita. Per un totale non trascurabile del 19%.”) che indica come circa un quinto degli italiani (19%) nutre sentimenti antisemiti-

mentre un’altra riguarda oltre un terzo degli italiani che coltiva pregiudizi e stereotipi tradizionali (“Sull'antisemitismo della prima forma un italiano su tre (35%) condivide ancora questo tipo di pregiudizio, nonostante anni di lavoro da parte delle istituzioni e della società civile.”) Mentre il dato molto più preoccupante riguarda l’antisemitismo secondario che supera quello cd “affettivo” o anche “primario”: “Per quanto concerne gli atteggiamenti negazionisti e di banalizzazione della Shoah l'Italia esprime un'alta percentuale di sentimenti antisemiti moderati (33%). Questi numeri riflettono la crescente banalizzazione e l'utilizzo dei simboli dell'Olocausto nel discorso pubblico. In Italia l’antisemitismo secondario coinvolge il 35% della popolazione italiana (33%) in forma moderata e il 2% in forma più decisa.”62 Per la terza forma di antisemitismo legata a Israele: “La percentuale di intervistati che esprimono un'ostilità antisemitica legata ad Israele è superiore alla presenza di sentimenti antisemiti tradizionali e secondari” e questa ostilità troverebbe spiegazione nel fatto che “molti intervistati hanno trovato un modo “accettabile” per esprimere il loro antisemitismo pubblicamente, attraverso l'ostilità a Israele. La media generale europea arriva al 49% (fortemente + moderatamente antisemiti), quella dell'Italia è del 45% (7% fortemente e 38% moderatamente antisemita)”

[5] A cura dell’Osservatorio Antisemitismo della Fondazione CDEC, Relazione annuale sull’antisemitismo in Italia 2023. https://www.cdec.it/wp-content/uploads/2024/02/Relazione-antisemitismo-2023-italiano.pdf .

[6] https://www.governo.it/it/dipartimenti/coordinatore-nazionale-la-lotta-contro-lantisemitismo/noantisemitismo-doc-strategia

[7] https://www.ilfoglio.it/cultura/2016/11/18/news/israele-nuovo-antisemitismo-unesco-107122/

[8] Risoluzione n. 2017/2692(RSP).

[9] COM(2024) 447 final.

[10] Cfr. Strategia Nazionale  per la lotta contro l’antisemitismo 2025 p. 14: Che esplicitano il diverso atteggiarsi della minaccia antisemita, che è capace – accanto a espressioni riconducibili all’antigiudaismo tradizionale - di adattarsi alle situazioni contingenti e a modificarsi o a trasformarsi, assumendo forme nuove, a seconda degli scopi e degli obiettivi che gli attori delle condotte antisemite mirano a conseguire”.

[11] Si veda il rapporto allegato (Silent Cry. Crimini sessuali nella guerra del 7 ottobre, pubblicato febbraio 2024). Si veda il docuefilm Screams Before Sinlence https://www.youtube.com/watch?v=E6R1wiP6OWE

[12] https://www.nuovopci.it/dfa/lista_sionisti/Lista_agenti_sionisti.html

[13] https://www.mosaico-cem.it/attualita-e-news/israele/israele-alla-corte-suprema-eletto-un-altro-giudice-musulmano-e-la-prima-donna-di-origine-mizrachi/

[14] La parola ‘genocidio’ fu concepita da R. Lemkin per descrivere i crimini commessi dai nazisti contro gli Ebrei durante la seconda guerra mondiale. In base al diritto internazionale, il genocidio è un ‘crimine internazionale’. La Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio del 1948 ha qualificato questo crimine come atto commesso con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

https://www.treccani.it/enciclopedia/genocidio-dir-int_(Diritto-on-line)/

[15]https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cooperscientificatecnologica/accordi_coop_indscietec/

[16] https://www.interno.gov.it/sites/default/files/inserto_reati_odio_-_oscad.pdf

[17] https://www.mosaico-cem.it/attualita-e-news/mondo/deborah-lipstadt-lantisemitismo-rimane-pericoloso-e-ora-unisce-destra-e-sinistra/

 

 


takinut3@gmail.com

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