Gli iracheni voteranno su questa bozza di costituzione
i punti salienti pubblicati nell'inserto di politica internazionale
Testata:
Data: 11/10/2005
Pagina: 4
Autore: Costituenti iracheni
Titolo: Nel nome di Allah il misericordioso, che il potere sia ripartito tra stato e regioni
IL RIFORMISTA di martedì 11 ottobre 2005 pubblica apagina 4 e 5 i punti salienti della bozza di Costituzione che sabato 15 ottobre verrà sottoposta al giudizio degli lettori iracheni.

Ecco il testo:

Nel nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso: «In verità abbiamo onorato i figli di Adamo» (Corano 17:70) Noi i figli della Mesopotamia,
terra dei profeti, luogo di riposo dei sacri imam, guide della civiltà e creatori dell’alfabeto, la culla dell’aritmetica: sulla nostra terra, la prima legge creata dalla razza umana è stata scritta; sul nostro suolo, i seguaci del profeta e i santi hanno pregato, i filosofi e gli scienziati hanno teorizzato e gli scrittori e i poeti hanno realizzato. (…) Il terrorismo e il "takfir" (il dichiarare qualcuno un infedele, Ndt) non ci hanno distratti dal progresso verso la costruzione di una nazione di legge. Il separatismo e il razzismo non ci hanno impedito di marciare insieme per rafforzare la nostra unità nazionale, di stabilire modalità per trasferire il potere in tutta pace, di adottare un modo di equa distribuzione della ricchezza e di dare a tutti pari opportunità.
Noi, il popolo dell’Iraq, ancora una volta risorto dai propri disastri e con lo sguardo fiduciosamente rivolto al futuro, con un sistema democratico, federale e repubblicano, siamo determinati, uomini e donne, vecchi e giovani, a rispettare la disciplina della legge, a rifiutare la politica dell’aggressione, a dedicare attenzione alle donne e ai loro diritti, ai più anziani e alla loro assistenza, ai bambini e alle loro questioni, a diffondere la cultura della diversità e a neutralizzare il terrorismo.

Principi basilari
Articolo (1): La repubblica dell’Iraq è una nazione sovrana indipendente, in cui il sistema regnante è una repubblica democratica, federale e rappresentativa
(parlamentare).
Articolo (2):L’Islam è la religione ufficiale dello stato e una fonte principale di legislazione: Non si possono approvare leggi in conflitto con le leggi incontrastate dell’Islam; Non si possono approvare leggi in conflitto con i principi della democrazia; Non si possono approvare leggi in conflitto con i diritti e le libertà basilari delineati nella presente costituzione. Questa
costituzione garantisce l’identità islamica della maggioranza del popolo iracheno e i pieni diritti religiosi per tutti gli individui e la libertà di professione di fede e pratiche religiose.
Articolo (3): L’Iraq è un paese multiplo dal punto di vista etnico, religioso e delle sette. Fa parte del mondo islamico e il suo popolo arabo fa parte della nazione araba.
Articolo (4): L’arabo e il curdo sono le due lingue ufficiali dell’Iraq. Agli iracheni è garantito il diritto di istruire i propri figli nella propria madrelingua, come il turcomanno o l’assiro, nelle istituzioni scolastiche
governative o qualsiasi altra lingua nelle istituzioni scolastiche private, in base alle rispettive normative scolastiche.
Articolo (5): La legge è sovrana, il popolo è la fonte dell’autorità e la sua legittimazione, esercitata tramite voto diretto e segreto e le sue istituzioni
costituzionali.
Articolo (6): Il Governo dovrebbe essere oggetto di alternanza pacifica tramite i mezzi democratici stabiliti nella presente costituzione.
Articolo (9): Le forze armate e gli apparati di sicurezza iracheni sono formati dai componenti del popolo iracheno, tenendo conto dei suoi equilibri e orientamenti, senza discriminazione o esclusione alcuna. (...) E’ vietata la costituzione di milizie militari al di fuori dell’ambito delle forze armate.

Il legislativo
Articolo (47): Il potere legislativo federale è formato dal Consiglio dei Rappresentanti e dal Consiglio dell’Unione.
Articolo (48): Il Consiglio dei Rappresentanti è formato da un numero di membri nella proporzione di un seggio ogni 100.000 membri della popolazione irachena. Rappresenta tutto il popolo iracheno ed è eletto con voto generale, diretto e segreto; è tenuto a rappresentare tutti i gruppi della popolazione.
Articolo (63): Un consiglio legislativo chiamato il "Consiglio dell’Unione" verrà istituito e includerà rappresentanti delle regioni e province per esaminare i progetti di legge regionali e provinciali. La composizione del consiglio, le condizioni di appartenenza e tutto quanto ivi correlato saranno
secondo i termini di legge. L’esecutivo
Articolo (64): Il potere esecutivo federale è formato dal presidente della repubblica e dal Gabinetto. Espleta le proprie autorità in conformità con
la costituzione e la legge.
Articolo (65): Il presidente della repubblica è il presidente del paese e il simbolo dell’unità della nazione; rappresenta la sovranità del paese e vigila sulle garanzie di aderenza alla costituzione, sul mantenimento dell’indipendenza
dell’Iraq e sull’unità e la sicurezza del suo territorio, in conformità con la legge.
Articolo (74): Il presidente conferisce al candidato della maggioranza parlamentare il mandato di formare un Gabinetto nel corso dei primi 15 giorni dalla data della prima sessione del Consiglio dei Rappresentanti. Al primo ministro spetta la nomina dei membri del suo Gabinetto entro e non oltre 30 giorni dalla data del mandato. Il presidente indica un nuovo candidato come primo ministro entro 15 giorni nel caos in cui decada il primo ministro
indicato dal Gabinetto nel periodo menzionato nella sezione 2. Il primo ministro indicato presenta i nomi dei membri del suo gabinetto e la
propria formazione ministeriale al Consiglio dei Rappresentanti. La fiducia allo stesso si ritiene conferita quando i suoi ministri vengono approvati a livello individuale e la sua formazione ministeriale è approvata dalla maggioranza assoluta. In mancanza di fiducia al Gabinetto, entro 15 giorni il
presidente è tenuto a indicare un altro candidato per la formazione di un gabinetto.

Federalismo
Articolo (113): Il sistema federale della repubblica dell’Iraq
è costituito dalla capitale, dalle regioni, dalle province decentralizzate e dalle amministrazioni locali.
Articolo (114): Le regioni comprendono una o più province, e due o più regioni hanno il diritto di unirsi in una sola regione. Una o più province hanno
diritto di formare una regione, tramite richiesta di un referendum che può essere presentata in una delle due modalità seguenti: a) una richiesta da un
terzo dei membri di ciascuno dei consigli provinciali nelle province che desiderano costituirsi in regione. b) una richiesta da parte di 1/10 (un decimo)
dei votanti in ciascuna delle province che desiderano costituirsi in regione.
Articolo (115): L’autorità di ciascuna regione include l’autorità legislativa, esecutiva e giudiziaria.
Articolo (116): I governi delle regioni hanno il diritto di praticare il potere legislativo, esecutivo e giudiziario in base a questa costituzione, tranne per quanto indicato come potere esclusivo dell’autorità federale. L’autorità regionale ha il diritto di emendare l’attuazione della legge federale nella
regione in presenza di un conflitto tra le leggi federali e regionali in questioni che non siano di competenza dei poteri esclusivi dell’autorità federale. E’ ammessa la possibilità di delegare l’autorità praticata dal
governo federale ai governi regionali e viceversa, con reciproca approvazione. Una giusta quota delle entrate riscosse a livello federale viene designata
alle regioni, in una modalità ritenuta idonea ai loro obblighi e doveri, prendendo in considerazione le esigenze e le risorse (della regione). E’ necessario istituire uffici per regioni e province all’interno di ambasciate e missioni diplomatiche, al fine di seguire le questioni di sviluppo culturale,
sociale e locale.
Articolo (117): Il potere legislativo di una regione consiste in un consiglio denominato Consiglio Nazionale per la Regione.
Articolo (118): I membri del Consiglio Nazionale per la Regione sono eletti dai residenti della regione con voto segreto, universale e diretto.
Articolo (119): Il Consiglio Nazionale per la Regione redige la costituzione regionale, emette le leggi, in una modalità non ritenuta in conflitto con questa costituzione e le leggi federali. La costituzione regionale è sottoposta a referendum per i residenti della regione ed entra in vigore previa approvazione da parte della maggioranza e pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Invitiamo i lettori di Informazione Corretta di inviare il proprio parere alla redazione de Il Riformista. Cliccando sul link sottostante si aprirà una e-mail già pronta per essere compilata e spedita.

cipiace@ilriformista.it