Riprendiamo dal RIFORMISTA di oggi, 17/12/2025, a pagina 4, il commento di Iuri Maria Prado dal titolo "L’odio contro gli ebrei è lecito se viene dall'imam".

Iuri Maria Prado
Dunque non solo è “pienamente lecito”, come argomenta la magistratura romana, sostenere pubblicamente che i massacri, le torture e i rapimenti del 7 ottobre non costituivano violenze inammissibili.
È “pienamente lecito”, inoltre, farne sostanziale apologia, come ha fatto l’Imam Mohamed Shahin affermando: “Sono d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre 2023, non è una violenza”.
E, come spiega la Corte di appello di Roma, non solo l’autore di quelle pubbliche manifestazioni sfugge a sanzione penale perché la procura della Repubblica ha archiviato tutto “immediatamente” (poi dice che la giustizia è lenta…), ma deve sfuggire anche a provvedimenti di espulsione perché chi sostiene certe cose magari è un po’ eccessivo, ma pericoloso proprio no.
La Corte di appello di Roma snocciola poi due elementi di rilievo a presunta dimostrazione dell’assenza di pericolosità di quel sostenitore delle ragioni del 7 ottobre.
Scrive in primo luogo la Corte di aver positivamente valutato il “concreto e attivo impegno del trattenuto in ordine alla salvaguardia dei valori su cui si fonda l’ordinamento dello Stato italiano”.
Quindi mostrare favore per il più mostruoso pogrom dal tempo della Shoah è compatibile coi valori su cui si fonderebbe il nostro ordinamento.
Lo abbiamo capito, secondo questi giudici non è reato, ma evidentemente non basta: il negazionismo di quella violenza stragista, massacratrice e predatoria è pure in armonia con il sistema di valori della Repubblica.
Mica male.
Poi il secondo argomento adoperato dai giudici romani a supporto dell’assunto di non pericolosità di quel predicatore.
Spiega la Corte, avendo cura di sottolinearlo, che “lo Shahin è soggetto completamente incensurato”.
Che sarà anche un criterio affidabile dal punto di vista giuridico e processuale, per carità, ma erano incensurati anche i macellai di Bondi Beach.
Con tutto il rispetto dovuto alla giurisdizione, diciamo che è difficile stare tranquilli davanti a simili disinvolture.
E non sappiamo, francamente, a che cosa potrebbe portare una generalizzazione del principio posto alla base di questa decisione.
Se qualcuno, oltretutto dotato di un notevole uditorio, sostenesse pubblicamente che l’uccisione dei magistrati non è violenza, ma un comprensibile rimedio alla malagiustizia, sarebbe destinatario di altrettanta noncuranza?
Non sarebbe ritenuto pericoloso il predicatore che, evocando fatti di violenza omicida contro rappresentanti dell’ordine giudiziario, dimostrasse favore per quelle pratiche terroristiche e le attribuisse a un comprensibile motivo di contestazione?
Domande retoriche, ovviamente.
La realtà è che per alcune categorie di comportamenti (e di vittime) si sta impiantando in Italia un diritto speciale.
Le diffamazioni, le istigazioni a delinquere, i discorsi d’odio sono giudicati e rispettivamente assolti o condannati secondo che riguardino, o invece no, gli ebrei e l’ebraismo, gli israeliani e Israele.
Diciamo, per dirla in greco antico, che è una giustizia abbondantemente cacàdoubbi quella chiamata a proteggere i diritti dei cittadini ebrei e a sanzionare quelli che vi attentano.
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