Un filmato recuperato dall’esercito israeliano durante le operazioni nella Striscia di Gaza mostra sei ostaggi israeliani mentre cercano di accendere le candele della festa di Hanukkah in un tunnel con scarso ossigeno. I sei ostaggi sono Hersh Goldberg-Polin, 23 anni, Eden Yerushalmi, 24 anni, Ori Danino, 25 anni, Alex Lobanov, 32 anni, Carmel Gat, 40 anni, e Almog Sarusi, 27 anni. Il filmato risale al dicembre 2023. Otto mesi dopo, il 29 agosto 2024, all’approssimarsi delle Forze di Difesa israeliane al tunnel sotto il quartiere di Tel Sultan, a Rafah (Striscia di Gaza meridionale), tutti e sei gli ostaggi furono assassinati con un colpo alla testa dai terroristi palestinesi.
Un provvedimento giusto: no al velo negli ospedali in Lombardia Cronaca di Luigi Ferrarella
Testata: Corriere della Sera Data: 03 maggio 2017 Pagina: 22 Autore: Luigi Ferrarella Titolo: «I giudici: vietare il velo non è discriminazione»
Riprendiamo dal CORRIERE della SERA di oggi, 03/05/2017, a pag. 22, con il titolo "I giudici: vietare il velo non è discriminazione", la cronaca di Luigi Ferrarella.
Luigi Ferrarella
Vietare alle donne musulmane di indossare il velo islamico negli ospedali e negli uffici pubblici, come fa una delibera della Regione Lombardia, significa imporre loro un grosso sacrificio perché «comporta di fatto un particolare svantaggio per le persone che aderiscono a una determinata religione»: ma questo sacrificio non è discriminatorio di una religione o etnia, perché è «oggettivamente giustificato da una finalità legittima, ragionevole e proporzionata rispetto al valore della pubblica sicurezza, concretamente minacciata dall’impossibilità di identificare (senza attendere procedure che richiedono la collaborazione di tutte le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno ingresso nei luoghi pubblici individuati».
La I sezione civile del Tribunale di Milano rigetta così il ricorso con il quale quattro associazioni per i diritti degli immigrati chiedevano di dichiarare «discriminatoria» la delibera della Regione Lombardia del 10 dicembre 2015, che in forza dell’articolo 5 della legge 153/1975 vieta l’«uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo». La giudice Martina Flamini (la stessa che aveva condannato la Lega per aver chiamato «clandestini» i richiedenti asilo) premette che, «a prescindere dall’interpretazione del dettato del Corano in merito all’obbligatorietà o meno del velo», la scelta di indossarlo «rientra nell’ambito della manifestazione del credo religioso» tutelato dalla Cedu; e stima che «il divieto di accesso a viso coperto in uffici ed enti pubblici» (come gli ospedali) comporta, in fatto, uno svantaggio per le donne che, per ragioni di tradizione e per professare il proprio credo religioso, indossano il velo, prevalentemente nelle forme del burqa e del niqab », rispettivamente il velo che copre interamente la donna con una griglia all’altezza degli occhi, e quello che invece copre tutto il volto lasciando scoperti solo gli occhi.
Ma lo svantaggio è «oggettivamente giustificato da una finalità legittima, costituita dalla necessità di garantire l’identificazione e il controllo al fine di pubblica sicurezza». Un sacrificio «proporzionato» sia perché «il capo di abbigliamento non è interpretato» nel divieto «come segno di una qualche appartenenza confessionale, ma nella sua oggettività», sia perché «interessa esclusivamente le persone che accedono in determinati luoghi pubblici, e per il tempo strettamente necessario alla permanenza». In linea, per la giudice, con Strasburgo quando nel 2005 nel caso «Phull contro Francia» legittimò «la rimozione del turbante o del velo per permettere i controlli negli aeroporti».
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